diritto di abitazione compete al coniuge nella
successione necessaria, non in quella legittima
Not. Cristina Sechi, csechi@notariato.it
09.02.2002
Una recente
sentenza del Tribunale di Milano, in tema di divisione ereditaria ex art.
720, c.c., accoglie la domanda dell'attrice (figlia del de cuius) nei
confronti della matrigna, titolare del diritto di abitazione e, non essendo
l'appartamento divisibile, non solo ne ordina la vendita all'asta, ma
impone alla vecchietta (invalida ed in misere condizioni), l'obbligo di
pagare alla figliastra un'indennità di occupazione, per tutto il periodo
che la poveretta ha abitato la casa dopo la morte del marito!
La
motivazione si basa sulla considerazione che il diritto di abitazione del
coniuge è previsto dall'art. 540, c.c., in tema di successione
necessaria, e non dall'art. 581, c.c., in tema di successione legittima.
La
sentenza del Tribunale di Milano richiama la Cass. 06.04.2000, n. 4329,
che si limita, tuttavia, ad affermare che il diritto di abitazione va
computato, nelle successioni legittime, nella quota del coniuge, e non va a
questa aggiunto.
Ma
non arriva a delle conclusioni così aberranti.
La
vecchietta mi ha chiamato l'altro giorno, piangendo, perchè era stato da lei
l'ufficiale giudiziario.
Not. Aldo Gargano, agargano@notariato.it
10.02.2002
La
cosa più strana è che nel mentre il diritto di abitazione spetta anche
"contro" (ex art. 540, c.c.) la volontà
del testatore, secondo la sentenza da Te citata e che non
condivido, non spetterebbe proprio quando è lo stesso legislatore a
regolare la successione!
Non
solo: il diritto di abitazione spetta al coniuge putativo (ex art. 584, c. 1,
c.c.) e non - secondo detta sentenza - al coniuge legittimo.
Se
non hai sonno e Ti interessa un approfondimento delle questioni mi
autocito ne "Il coniuge superstite: un erede scomodo? I diritti di uso
e di abitazione" in Riv. not., 1980, pag. 1620; in Diritto di
Famiglia - A. e M. Finocchiaro, Ed. Giuffrè, 1984, pag. 2296 sgg.”
Not. Cristina Sechi, csechi@notariato.it
10.02.2002
Effettivamente,
dalla sentenza della Cassazione 06.04.2000, n. 4329, in Vita not., 2001,
pag. 141, da una motivazione alquanto confusa si potrebbe arguire che nelle
successioni legittime il diritto di abitazione non spetti!
Sarà
quindi opportuno raccomandare a tutti i clienti sposati di diseredare i
rispettivi coniugi, se vogliono rendere reciprocamente
inattaccabile il diritto di abitazione sulla casa e
di uso sui mobili, previsto "solo" dall'art. 540, c.c.,
avvertendoli che, in caso contrario, essi rischieranno di subire la
stessa sorte già capitata alla mia cliente.
Ma
la riforma del diritto di famiglia del 1975 non aveva avuto, tra i suoi scopi
principali, quello di tutelarne i membri più deboli, eliminando,
tra l'altro, quell'obbrobriosa disposizione contenuta nell'art. 547, c.c.
(soddisfacimento delle ragioni del coniuge), che consentiva agli eredi, con
quattro lire, di buttare fuori di casa persone il più delle volte anziane e
senza mezzi?